Descrizione
In via del tutto eccezionale, per i debiti di natura tributaria, per i quali è stato emesso avviso di accertamento, ingiunzione o altro atto divenuto definitivo per scadenza dei termini di pagamento, mancata impugnazione o per acquiescenza, e per i debiti derivanti da entrate patrimoniali, l’interessato, che dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può presentare all’Ufficio competente dell’Entrata istanza di rateizzazione, anche con riferimento a singoli carichi pendenti.
Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al soggetto incaricato.
In Comune di Peschiera Borromeo …
È possibile consultare i seguenti regolamenti: